Normativa vigente per apparecchi di sollevamento: quadro essenziale per gli apparecchi di tipo fisso

Differenza tra apparecchi di tipo fisso e di tipo mobile

Gli apparecchi di tipo fisso sono attrezzature non progettate per essere spostate dal luogo di installazione durante la normale operatività. La loro caratteristica principale è la stabilità, con ancoraggio a un’infrastruttura fissa, come un edificio o una struttura portante. Esempi: gru a ponte, gru a bandiera e paranchi vincolati a carpenterie portanti.

Gli apparecchi di tipo mobile, al contrario, possono essere trasferiti da un luogo a un altro perché installati su ruote o cingoli. Un esempio tipico è la gru autocarrata.

In questo articolo si parlerà solo di apparecchi di tipo fisso.
Quando si acquista un apparecchio di sollevamento industriale con portata superiore a 200 kg, il proprietario si assume una serie di obblighi di legge per tutta la durata d’uso della macchina.

In primo luogo, la fase di prima installazione comporta responsabilità precise: il montaggio deve essere effettuato dal costruttore o da una ditta specializzata e, subito dopo, va presentata la denuncia di messa in servizio all’INAIL, allegando il certificato di conformità CE.

Sebbene la prassi tradizionale prevedesse il rilascio della matricola da parte dell’INAIL entro 45 giorni, il “decreto del fare” del 2013 ha introdotto per il datore di lavoro la possibilità di rivolgersi a un soggetto abilitato qualora l’ente non adempia entro i termini.

Inoltre, da maggio 2019 le denunce devono transitare obbligatoriamente attraverso la piattaforma telematica CIVA (Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi), che convoglia le procedure in un flusso digitale unico e tracciabile.

Oggi il portale INAIL è il punto di riferimento anche per le prime verifiche periodiche e per l’immatricolazione degli impianti. Tramite il sistema sono disponibili servizi che semplificano la gestione burocratica e tecnica, alleggerendo le incombenze amministrative degli utilizzatori.

Utilizzo e controlli periodici degli apparecchi di sollevamento

Dalla denuncia di messa in servizio decorrono specifici obblighi di verifica. Tra i più importanti rientrano i controlli trimestrali di funi o catene e degli accessori sottogancio, indispensabili per garantire un funzionamento sicuro e conforme alle indicazioni del costruttore.

Questi controlli rappresentano spesso la prima barriera contro guasti improvvisi e criticità operative.

Le ispezioni periodiche sono affidate a organismi notificati o, in alternativa, agli enti territoriali (ASL o INAIL) e seguono una cadenza variabile in base alla tipologia dell’apparecchio e al settore di impiego (vedere tabella di seguito).

Le frequenze riportate nella tabella costituiscono i minimi di legge: il datore di lavoro può aumentarle in funzione del reale utilizzo della macchina.

Una volta definita la frequenza necessaria, è fondamentale inoltrare tempestivamente la richiesta di verifica all’autorità competente. Oltre a rispettare la normativa, questa procedura previene incidenti e contribuisce a mantenere nel tempo l’integrità della macchina, aspetto cruciale soprattutto negli ambienti a più alto rischio.

Decimo anno di attività: un punto di svolta per la macchina fissa

Un passaggio fondamentale nella vita di un sistema di sollevamento è il decimo anno di esercizio: termina la responsabilità originaria del costruttore sul fascicolo tecnico e sulle strutture e i meccanismi occulti. Per l’utilizzatore ciò implica la necessità di programmare accertamenti più approfonditi, così da garantire la gestione in sicurezza negli anni successivi.

In base alla norma FEM 9.755 si valuta la “vita sicura” residua, analizzando l’utilizzo pregresso dei meccanismi interni e della struttura portante. Tali controlli prevedono anche tecniche di prova non distruttive, spesso indispensabili per rilevare difetti nascosti (ad esempio magnetoscopia e/o ultrasuoni).

La combinazione di queste verifiche con analisi di calcolo basate sul tempo di utilizzo dichiarato dal cliente consente di definire l’intervallo entro cui la gru potrà continuare a operare in sicurezza, misurando la capacità di resistenza del mezzo nel tempo.

Questo approccio può portare a interventi mirati di manutenzione straordinaria: dalla revisione generale del sistema di sollevamento alla riparazione di cricche e danni strutturali, fino all’eventuale ingegnerizzazione di rinforzi alla carpenteria della macchina.

Formazione obbligatoria per gli addetti all’uso degli apparecchi

Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, deve garantire una formazione adeguata agli operatori delle attrezzature di sollevamento, informandoli in modo puntuale sui rischi connessi, in particolare in relazione alle condizioni d’impiego e alle situazioni anomale prevedibili.

Recentemente, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha disciplinato in modo più specifico la formazione per l’uso delle gru a ponte. Organismi accreditati erogano corsi strutturati dedicati alle gru a ponte.

Al termine dei percorsi formativi è previsto il rilascio di un attestato, gestito da consorzi accreditati. Questa novità mira a uniformare le competenze tecniche e ad elevare gli standard di sicurezza, in risposta ai rischi caratteristici del settore.